Art. 4.

      1. L'articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

      «Art. 3. - (Giudici dei tribunali tributari). - 1. I giudici dei tribunali tributari sono nominati tra:

          a) i magistrati ordinari, amministrativi e militari, in servizio o a riposo, e gli avvocati dello Stato a riposo;

          b) i docenti di ruolo universitari o delle scuole secondarie di secondo grado ed i ricercatori in materie giuridiche, economiche e tecnico-ragionieristiche, in servizio o a riposo;

 

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          c) i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, in servizio o a riposo, in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, o altra equipollente, che hanno prestato servizio per almeno dieci anni in qualifiche per le quali è richiesta una di tali lauree o altra equipollente;

          d) gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo, prestato per almeno dieci anni;

          e) gli ispettori del Servizio centrale degli ispettori tributari cessati dall'incarico dopo almeno sette anni di servizio;

          f) i notai e coloro che sono iscritti agli albi professionali degli avvocati e dei dottori commercialisti e che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;

          g) coloro che sono stati iscritti agli albi professionali indicati alla lettera f) e che hanno esercitato attività di amministratori, sindaci o dirigenti in società di capitali ovvero di revisori di conti;

          h) coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento in materie giuridiche, economiche o tecnico-ragionieristiche e che hanno esercitato per almeno cinque anni attività di insegnamento;

          i) gli iscritti agli albi professionali degli ingegneri, degli architetti e dei dottori in agraria, che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;

          l) coloro che sono iscritti agli albi professionali dei ragionieri e periti commerciali e che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni».